notarile (come invece consentiva fino ad allora l'art. 14, comma 3, del d.p.r. n. 581/1995). Quindi nessuna "svista" o defaillance del legislatore, ma
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"défaillance" dell'apparato legislativo italiano nella parte in cui, con riferimento al procedimento camerale "a porte chiuse" avente a oggetto la domanda di
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, sulla defaillance finanziaria del primo decennio del nuovo secolo, pesa l'assenza di una visione unitaria della politica economica europea.
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