importo superiore all'ammontare massimo compensabile (euro 516.456,90 all'anno) e, in ogni caso, dell'IRES dovuta, a saldo o in acconto, dalla consolidante
diritto
Fallimento del socio di cooperativa: il credito per liquidazione della quota non è compensabile con quelli della società
diritto
reddito accertato è compensabile con le perdite riportabili dai periodi d'imposta precedenti. Ciò in quanto al contribuente sarebbe attribuita una
diritto
Compensabile il credito IVA trasferito dalla consolidante ma non dichiarato dalla consolidata
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Non compensabile il credito della dichiarazione IVA 2013 per le società in perdita sistematica
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