1. Il brevetto è nullo: a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50; b) se, ai sensi dell'articolo 51
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istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di
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brevettabile da quel che non lo è. Il tutto risulta ancor più complicato dal complesso contesto politico e commerciale in cui ci si muove che impone la
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, ha sancito rispetto alla materia brevettabile. Dall'altro lato, non può escludersi che vengano ad essere minate le ragioni giustificatrici del sistema
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struttura genetica del DNA e, dunque, la pretesa brevettuale su segmenti di DNA isolati non è legittima. Al contrario, è brevettabile il cDNA in quanto
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La sentenza del Supremo Collegio qui pubblicata interviene in tema di definizione dell'invenzione brevettabile, con il richiamo e la riproposizione
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