Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: 1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585; 2° le bombe
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Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o
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l'offesa alla persona; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.
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Lettori stufi di profughi e bombe, quotidiani che smettono di raccontare la guerra. Tony Blair che striglia la stampa. Il Ministero della Difesa che
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