ineluttabili, della dichiarazione di fallimento, sia perché, ammettendosi la possibilità, per il debitore, di passare da un tipo di concordato (con garanzia
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della comparazione delle circostanze attenuanti con la recidiva, ammettendosi solo il giudizio di equivalenza, oltre a quello della prevalenza delle
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, ammettendosi la ricorrenza "probabilistica" o anche "possibilistica", come sufficientemente probatoria. L'Istituto assicuratore, con circolare del 2006 in tema
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