Art. 777.
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Art. 777.
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la legge 24 dicembre 1985, n. 777, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825
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; Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 17 della legge 825 del 1971
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Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'articolo 777 del codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia
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dottrina è unanime nel considerare nullo l'atto compiuto dal rappresentante in violazione dell'art. 777 c.c., in quanto posto in essere in violazione
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