Art. 478.
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Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue
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Fuori dei casi preveduti dagli articoli 478 e 479, il giudice pronuncia sentenza di condanna, infliggendo le pene e, se occorre, applicando le misure
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. 478, e successive modificazioni.
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La possibilità di affrancare i fondi in sospensione d'imposta (art. 1 commi 473-478 l. 311/2004) presenta elementi di specifico interesse se
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scrittura privata e, quindi, la sua falsificazione configura il reato di falsità in attestati del contenuto di atti, ai sensi dell'art. 478, terzo comma, c.p
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L'effettività del diritto all'uso delle tecnologie nel Codice dell'Amministrazione Digitale. La sentenza del T.A.R. Basilicata n. 478/2011
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