Art. 2487.
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, presupposto della revoca del liquidatore, vista l'identità dei testi degli artt. 2487, comma 4, c.c. 2450, comma 4, c.c. prev. Si rileva, tra l'altro, che
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di investire un liquidatore, nominato dal richiesto Tribunale ex art. 2487 c.c., della gestione della società in stato di scioglimento, tenuto conto
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Viene condivisa l'estensione dell'art. 2487 c.c. all'ipotesi di dimissioni del liquidatore, alle quali non sia seguita l'accettazione dell'assemblea
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In riferimento al procedimento ex art. 2487, comma 2, c.c., di convocazione assembleare "ope iudicis" per la nomina del liquidatore di società di
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comma e art. 2487, 2 comma, parte prima) e di nomina del liquidatore (art. 2487, 2 comma, parte seconda, c.c.).
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