Art. 2383.
diritto
Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo e quarto comma, 2384, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391
diritto
di cui agli artt. 2193, 2448 e 2383, quarto comma, codice civile (quest'ultimo richiamato per le società a responsabilità limitata dall'art. 2475
diritto
lett. c) d.lg. n. 5 del 2003. La seconda questione, di natura sostanziale, attiene al concetto di "giusta causa", ai sensi dell'art. 2383 comma 3 c.c
diritto
La possibilità di revocare gli amministratori, in qualunque tempo prevista dal terzo comma dell'art. 2383 c.c., deve conciliarsi con le regole della
diritto
che lega gli stessi amministratori alla società e costituire giusta causa di revoca ex art. 2383, co. 3, c.c.
diritto