avendo parlato puramente e semplicemente di danno morale, si sia in concreto per lo più riferito a pregiudizi di tipo "esistenziale", attinenti alle
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caparra puramente consensuale, per il perfezionamento della quale, cioè, non vi sarebbe bisogno della consegna del denaro o di altre cose fungibili, ma
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risposta razionale alla domanda "perché il male?"). Nell'ambito puramente "mondano" il male rimane un enigma, ma diventa un autentico "problema" quando
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agli effetti di cui all'art. 2644 c.c. risulta incoerente rispetto al carattere puramente abdicativo della rinunzia. Quanto alle modalità di
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giuridico-funzionale di situazioni apparentemente uguali in una logica puramente economica nonché la base giuridica del tributo che "racchiude e
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" inducono però a pensare ad un tempo che Settimio Severo intendesse replicare a Paolo concedendo la "restitutio in integrum" puramente e semplicemente
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