Nell'attuale sistema della responsabilità civile, invero, il giudizio sulla colpa e quello sulla illiceità del fatto vengono condotti separatamente: l
diritto
c.p.p. L'art. 651 c.p.p., quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso
diritto
" sia valido e non soggetto al d.lg. 20.6.2005, n. 122 o se, al contrario, sia affetto da nullità per illiceità dell'oggetto. A sostegno del primo
diritto