necessari all'esecuzione dell'appalto. La prova è in re ipsa se una società fa valere le capacità di una società da essa stessa controllata. Tale
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necessità della relativa prova, abbandonandosi il pregresso orientamento del danno "evento", con riconoscimento della lesione "in re ipsa" in caso di
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, risolventesi, in definitiva, in una forma di dolus in re ipsa. Essendo la rappresentazione del rischio comune tanto al dolo quanto alla colpa cosciente, è
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danni da illegittimo protesto, che continuano a dare ossigeno alle categorie del danno evento e del danno in re ipsa. - C) Dopo l'accertamento dell'an, i
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, anche solo per certe sottocategorie di danno, in particolare il danno biologico, il pregiudizio sarebbe in re ipsa. c) La liquidazione del danno non
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) Natura della responsabilità. Sebbene buona parte della giurisprudenza di legittimità si esprima ancora in termini di "culpa in re ipsa", ricollegando
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, che nei casi di CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di lavoro) la "correlazione" è "in re ipsa".
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