nuovo modello della causalità "materiale" civile, che, aperto ad operazioni di "frazionamento", non solo risulta opinabile in relazione al suo fondamento
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di concorso tra concause naturali e concause umane il giudice, sul piano della causalità materiale, potesse procedere ad un frazionamento
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ripudiando ogni frazionamento della responsabilità. Tale posizione della Suprema Corte ha trovato ulteriore conferma nella recente pronuncia n. 9528/12 ove
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, illustrate nello studio in esame: il frazionamento dell'opera; l'artificioso mantenimento dell'opera sotto la soglia di legge; lo "screening" c.d
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diversa prospettiva ricostruttiva, che colloca la vicenda nell'ambito del frazionamento contrattuale, assumendo che quando i singoli contratti in cui
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