dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b
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legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR
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, secondo comma), nella parte in cui dispongono che il CICR può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere
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della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
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dell'entrata in vigore della novella, dell'applicabilità alle operazioni bancarie in corso e della sorte della delibera CICR 2 febbraio 2000. Conclude
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L'articolo prende in esame la proposta di nuova delibera del CICR [Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ], ai sensi dell'art
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