registri immobiliari prima di concludere l'acquisto. B) Se, ai sensi dell'art. 1227, 1° co., c.c., la colpa grave della vittima dell'illecito sia o non sia
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cosiddetto concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., può comportare solamente una diminuzione del risarcimento del danno in proporzione
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esposto senza tempo alla relativa azione, potrebbe essere rinvenuto nell'applicazione del comma 2 dell'art. 1227 c.c., il quale consentirebbe di dare
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lui direttamente attribuibili mercè il rapporto locatizio. In entrambe le casistiche, viene in questione - a tenore dell'art. 1227 c.c. - il
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caso (e nei limiti) in cui si accerti che quest'ultimo avrebbe potuto evitare o ridurre il danno usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c. e 30, c
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