Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: proclamazione

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 Proclamazione  del risultato delle votazioni
provvisoria per la verifica dei poteri.  Proclamazione  dei senatori subentranti
regionale si riunisce non oltre i venti giorni dalla  proclamazione  degli eletti.
la votazione, non è più concessa la parola fino alla  proclamazione  del voto.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la  proclamazione  del nuovo esecutivo proposto.
I consiglieri entrano in carica all'atto della  proclamazione  ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
giorno non festivo della terza settimana successiva alla  proclamazione  degli eletti.
a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la  proclamazione  del risultato.
giorno non festivo della terza settimana successiva alla  proclamazione  degli eletti.
sovietica: alcune riflessioni a quindici anni dalla  proclamazione  della loro indipendenza
deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla  proclamazione  degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza
giorno non festivo della terza settimana successiva alla  proclamazione  degli eletti.
efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla  proclamazione  dei risultati.
entro il trentesimo e non prima del ventesimo giorno dalla  proclamazione  degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta
Si applicano, per la  proclamazione  dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme
nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla  proclamazione  degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta
la votazione non è più concessa la parola fino alla  proclamazione  del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del
uscente non prima di venti e non oltre trenta giorni dalla  proclamazione  degli eletti.
sessanta giorni dalla  proclamazione  dei risultati del referendum, se l'esito è stato
delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di  proclamazione  degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle
indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla  proclamazione  o dalla nomina, a quale gruppo parlamentare intendono
giorno non festivo della terza settimana successiva alla  proclamazione  degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta
prima seduta entro il 30° e non prima del 20° giorno dalla  proclamazione  degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta
giorno non festivo della terza settimana successiva alla  proclamazione  degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal
solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della  proclamazione  se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.
solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della  proclamazione  se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.
giorno non festivo della terza settimana successiva alla  proclamazione  degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta
controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la  proclamazione  del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina
giorno non festivo della quinta settimana successiva alla  proclamazione  degli eletti.
giorno non festivo della terza settimana successiva alla  proclamazione  degli eletti. La convocazione è effettuata dal Presidente
La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla  proclamazione  degli eletti o dalla data in cui si è verificata la
dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla  proclamazione  dei risultati delle elezioni.
sedicesimo e non oltre il trentesimo giorno successivo alla  proclamazione  degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal
festivo della terza settimana successiva alla data della  proclamazione  degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio
essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla  proclamazione  del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del
Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla  proclamazione  dei risultati del referendum.
La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla  proclamazione  degli eletti su convocazione del presidente della Regione
della Corte o della deliberazione del Parlamento o alla  proclamazione  dei risultati del referendum.