Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abusi

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Alle origini dello Stato regolatore (1874-1910). La Corte Suprema americana e le libertà economiche nella fase di transizione dall'interventismo statale al controllo federale delle public utilities e dei monopoli - abstract in versione elettronica

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Zorzi Giustiniani, Antonio 1 occorrenze
  • 2004
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Avvallando il potere delle legislature statali di controllare le imprese monopolistiche attraverso la determinazione amministrativa delle tariffe, Waite enunciò la dottrina della property affected with a public interest, che costituisce una pietra miliare dell'interventismo economico e traccia un confine tra potere giudiziario e potere legislativo, rimettendo il sindacato di ultima istanza sugli eventuali abusi commessi dal legislatore nel conformare la libertà economica al responso delle urne ("people must resort to the polls not to the courts"). Negli anni '80 il precario equilibrio tra public purpose e ragioni dell'impresa si incrina e la Corte getta le basi per la estensione alle corporations delle guarentigie offerte dal XIV Emendamento. La equal protection diventa uno scudo per proteggere le imprese da leggi intrusive di contenuto sostanzialmente espropriativo. Questo nuovo garantismo, oltre che nella corporate theory, trova un ulteriore puntello nella commerce clause, utilizzata dalla Corte Suprema come grimaldello per scardinare il potere degli Stati in materia di tariffe ferroviarie (Wabash, St. Louis and Pacific Railway Co. V. Illinois, 1886). Con l'avvento alla presidenza di Melville W. Fuller, la Corte comincia a colpire varie disposizioni statali in materia tariffaria per violazione del due process, inteso come limite sostanziale oltre che procedurale, rivendicando alle corti il potere di verificare in sede di judicial review la ragionevolezza e congruità delle tariffe ferroviarie. La Corte, per un verso, asseconda il processo di centralizzazione della politica tariffaria attestata dalla istituzione della Interstate Commerce Commission (1887) e, per altro verso, ribadisce che le tariffe ferroviarie devono essere just and reasonable, proprio come prevede la legge istitutiva della prima indipendent regulatory commission. La politica antitrust, inaugurata con lo Sherman Act del 1890, diventa un altro terreno di scontro giudiziario tra i teorici del laissez-faire e gli assertori dell'intervento regolatorio dello Stato. La Corte nel c.d. sugar trust case del 1895, avvalendosi surrettiziamente della commerce clause, impedisce lo scioglimento di un cartello tra raffinerie di zucchero e riesce di fatto a paralizzare la legislazione antitrust per ben tre lustri. Una correzione di rotta in senso interventista si rinviene nel primo decennio del Novecento, quando il giudice Harlan in Northern Securities Co. v. U.S. (1904) rilegge lo Sherman Act come legge trustbusting. Il trend si rafforza nel 1905 con il caso Swift&Co. v. United States, nel quale il giudice Holmes restituisce vitalità alla legislazione antitrust, bollando come illegale un accordo di cartello tra produttori di carne in scatola all'interno di un solo stato, per l'incidenza del loro comportamento sui prezzi al consumo praticati in tutta l'Unione. Si deve a questa ondivaga giurisprudenza della Corte Suprema e all'uso ambiguo della rule of reason come parametro dello scrutinio di legittimità costituzionale se il Clayton Act del 1914, istitutivo della Federal Trade Commission, ha configurato l'ambito operativo dell'agenzia antitrust, lasciando ampi margini discrezionali alle attività di rule-making e di adjudication. Al di là delle propensioni anti-interventiste che ne hanno propiziato la formulazione, la dottrina del substantive due process, elaborata dalla Corte Suprema nel periodo in esame, si può considerare un pilastro della judicial review. L'attuale controllo giurisdizionale sull'attività regolatoria, ancorché basato su standards legislativi piuttosto che costituzionali, costituisce il più significativo legato della risalente giurisprudenza della Corte Suprema: difatti, il test di ragionevolezza da strumento privilegiato del sindacato di costituzionalità si è convertito in canone ordinario della judicial review, teso a garantire i diritti economici conformati, compressi o conculcati dall'attività regolatoria, che utilizza principi costituzionali ormai codificati come standards legislativi dell'azione amministrativa.

Per la storia delle costituzioni siciliane. Lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia del 1848 - abstract in versione elettronica

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Morello, Maria 1 occorrenze
  • 2009
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Fu adottato un modello costituzionale, ultrademocratico per quel tempo, sulla cui attinenza, ad un paese estremamente arretrato, nulla può dirsi di certo, perché fu applicato per meno di un anno, in un contesto di necessità tra abusi e disordini. L'ondata rivoluzionaria e lo sviluppo del costituzionalismo liberaldemocratico, che avevano toccato punte di massimo consenso in difesa delle libertà politiche e civili dei popoli ed in favore di una soluzione federalistica della questione italiana, verranno arginati e repressi dall'incalzare dei nuovi eventi. Il nuovo Stato ed il suo Governo, vittime della spedizione borbonica del Filangieri, sarebbero comunque stati destinati a fallire per cause intrinseche alla politica locale, tra le quali oltre alla carenza di forze militari e di alleati in campo europeo, occorre considerare la mancata soluzione dinastica. Nella primavera del 1849, lo Stato di Sicilia, ad appena sedici mesi dalla nascita, attaccato dall'esterno e debole nel suo interno sarà così costretto a soccombere.

Rilevabilità d'ufficio dell'abuso di diritto a prescindere da qualsiasi allegazione delle parti? - abstract in versione elettronica

134605
Fantetti, Francesca Romana 1 occorrenze
  • 2012
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Con la conseguenza che eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso, anche in considerazione dell'indisponibilità della pretesa tributaria, ben possono essere rilevate dal giudice tributario anche d'ufficio. c) La ravvisabilità o meno, nella singola fattispecie concreta, del principio relativo al divieto di abuso del diritto. L'ordinamento tributario è ispirato all'esigenza di contrastare il c.d. abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come lo strumento essenziale, finalizzato a garantire la piena applicazione del sistema comunitario di imposta. In materia tributaria, invero, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, sebbene non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in assenza di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. d) La applicazione d'ufficio del giudice tributario del principio di divieto di abuso del diritto, a prescindere da qualsiasi allegazione ad opera delle parti. Nel nostro ordinamento il principio del divieto di abuso del diritto trova la sua derivazione, per quel che concerne i tributi armonizzati, da un principio generale del diritto comunitario, secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme di tale diritto. In relazione ai tributi armonizzati, le pratiche abusive consistenti nell'impiego di una forma giuridica, o di un regolamento contrattuale, al fine di realizzare quale scopo principale, ancorché non esclusivo, un risparmio di imposta, consistono in abusi di diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento comunitario e, pertanto, assumono rilievo normativo primario in tale ordinamento, indipendentemente dalla presenza di una clausola generale antielusiva nell'ordinamento fiscale italiano. Il rango comunitario e costituzionale del principio di divieto di abuso del diritto comporta la sua applicazione d'ufficio da parte del giudice tributario, a prescindere da qualsiasi allegazione, al riguardo, ad opera delle parti in causa.