Il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'art. 1 n. 7, 8 e 9 e l'art. 2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'art. 108 di detto decreto rimane in vigore, salva la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire centocinquanta. Inoltre per le violazioni delle disposizioni ora citate che restano in vigore continuano ad applicarsi le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto.
La l. 68/1999 ha abrogato la l. 482/1968 e successive modificazioni e integrazioni, della quale ha però confermato l'impostazione generale, basata sull'obbligo di assunzione di una quota complessiva di disabili; ha parificato i soggetti pubblici a quelli privati ed ha esteso l'obbligo alle piccole e medie unità produttive. L' A. pone in rilievo l'opportuno decentramento istituzionale e l'introduzione di nuovi istituti, quali il "collocamento mirato" e le convenzioni con cooperative sociali, che proseguono l'itinerario di riforma già tracciato dalla l. 104/1992.
In particolare, la disciplina dei controlli si apre al nuovo sistema dei controlli interni, introdotto nelle amministrazioni pubbliche dal d.lg. 286/1999, e la disciplina dell'ordinamento contabile, pur assumendo come naturale riferimento il d.lg. 77/1995, ora quasi interamente abrogato, presenta alcuni punti di notevole interesse. I principali riguardano la riunificazione e il coordinamento delle disposizioni in materia di dissesto e di risanamento finanziario e l'introduzione di taluni adattamenti formali che inducono ad interpretare e ad applicare la normativa in materia di bilancio secondo logiche di programmazione. Il t.u. non comprende la sistemazione organica delle leggi sulla finanza locale.
La regolarizzazione dell'errata indicazione dei codici tributo e dei codici ufficio nei modelli di pagamento F23 può essere effettuata senza oneri di natura sanzionatoria e prescindendo dal limite di tre mesi dalla commissione dell'infrazione, già previsto dall'art. 13, comma 4, del d.lg. n. 472/1997, abrogato dal d.lg. n. 32/2001.
La sentenza della Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale sia pur "postuma" dell'ormai abrogato art. 117, comma 1, lett. c), della L. 23 dicembre 2000, n. 388, per violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione, allo scopo di mantenere in vigore, fino alla sua abrogazione ad opera dell'art. 85, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 276/2003, l'art. 10 della L. n. 196/1997 il quale sanciva, quale sanzione prevista per punire la mancanza dei requisiti di forma scritta del contratto di fornitura e di quello per prestazioni di lavoro temporaneo, la conversione di entrambi i contratti in contratti a tempo indeterminato. In tal modo però la Corte Costituzionale conferma anche l'oggettivo sfavore dell'ordinamento verso il contratto a termine.
Tale decreto contiene alcune radicali modifiche rispetto al d.lg. n. 124 del 1993 che ha abrogato. Notevole importanza assume la previsione relativa al conferimento (espresso o tacito) del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari che dovrebbe generare un ingente afflusso di denaro tale da garantire un'adeguata prestazione al momento del pensionamento. Sul piano tributario è stato eliminato il limite percentuale di deduzione. In tal modo il limite massimo deducibile di euro 5.165 è consentito alla generalità degli aderenti. Il regime tributario delle prestazioni ha inoltre registrato un netto miglioramento rispetto alla previgente normativa; tutte le prestazioni, sia in forma di capitale che di rendita sono infatti soggette ad imposta mediante l'applicazione di una ritenuta pari al 15 per cento operata a titolo di imposta.
Trattandosi nel caso di specie di un giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore della l. 31 maggio 1995, n. 218, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato, trovava, infatti, ancora applicazione l'art. 19, ormai abrogato.
Il provvedimento affronta le problematiche relative alla natura giuridica e all'onerosità del contratto di brokeraggio dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale ha abrogato la l. 28 novembre 1984, n. 792, che aveva regolamentato per la prima volta la figura. All'indagine di carattere strettamente civilistico, volta ad analizzare il profilo funzionale della figura, fa seguito la verifica in merito alla possibilità, per la pubblica amministrazione che intenda stipulare un contratto di assicurazione, di fare ricorso ad un broker non tramite una gara d'appalto, ma attraverso la trattativa privata.
Il d.l. n. 223/2006 ha abrogato l'esimente per i trasferimenti infragruppo delle partecipazioni nelle società dotate di perdite pregresse contenuta nell'art. 84, comma 3, lett. a), del T.U.I.R., in ragione di una pretesa valenza sistematica del divieto di circolazione delle perdite ante-consolidato, sancito nell'art. 118, comma 2, del T.U.I.R. L'attribuzione di una valenza sistematica al disposto di tale articolo, tuttavia, è criticabile, poiché trascura che il consolidato fiscale rappresenta un regime opzionale e temporalmente limitato dotato di ben precisi limiti per accedervi e di un peculiare meccanismo di determinazione della base imponibile, che in quanto tale non può essere additato a paradigma interpretativo per situazioni ad esso estranee.
(abrogato dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223/2006 entrato in vigore il 4 luglio 2006) anche i soggetti che avevano cessato il rapporto di lavoro dopo il 4 luglio 2006 a condizione che la cessazione fosse avvenuta per effetto di una delibera aziendale di data antecedente che indicava un termine entro il quale aderire al piano di incentivazione. Nelle more di tale chiarimento, le aziende, con riferimento a tali fattispecie, hanno erogato gli incentivi all'esodo senza riconoscere alcuna agevolazione. L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 138/E del 2007, ha chiarito che le maggiori ritenute operate possono essere restituite.
L'attuale normativa in materia di stranieri ha implicitamente abrogato la regola generale, contenuta e ribadita in varie antecedenti disposizioni normative, per effetto della quale era da ritenere esistente una riserva di accesso al pubblico impiego a favore dei soli cittadini italiani e agli equiparati per legge. Da ciò deriva che, in assenza di precise disposizioni restrittive inerenti lo svolgimento di determinate attività (quali, ad esempio, quelle dei militari e dei magistrati), previste normativamente ovvero per effetto di individuazione demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per il possesso della cittadinanza italiana deve valere la regola generale contenuta nella normativa speciale in tema di immigrazione, con particolare riferimento all'art. 2 che sancisce la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti tra lo straniero regolarmente soggiornante in Italia e il cittadino italiano.
., che prevedeva espressamente questa ipotesi, sia stato abrogato dalla riforma del diritto societario, è da ritenere che, come in precedenza, sia applicabile il regime di opponibilità, e la conseguente invalidità dell'atto, soltanto quando la società dia prova dell'exceptio doli da parte del terzo.
Negli appalti di lavori è ancora presente la risoluzione delle riserve prevista dal Capitolato generale, oramai abrogato, negli altri contratti, l'istituto dovrà adattarsi alla particolarità di ciascuno. Rimane la centralità del responsabile del procedimento, anche se attenuata dall'opera della Commissione cui spetta formulare la proposta. A legislazione vigente, sfavorevole all'arbitrato, l'accordo, sfuggito agli ulteriori rimaneggiamenti della materia, sembra destinato ad un ruolo prevalente nella risoluzione delle controversie fra committente e appaltatore.
Un contrasto che emerge se la nuova norma preclude - non essendo stato abrogato il comma 3 dell'art. 2470 c.c. - il contenzioso "di appartenenza" della quota di s.r.l. indipendentemente dall'intervento del Notaio, dal quale promanano le certezze su cui poggia la pubblicità legale.
Circa il riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto di asilo politico, se mai vi fosse stato l'interesse legittimo dello straniero ed il potere discrezionale dell'Amministrazione, dopo abrogato l'art. 5 d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, essi sono stati obliterati, volgendo il diritto vivente ad accertare la situazione personale del soggetto, figura giuridica riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, che scaturiscono conseguenzialmente, sol che si riscontrino i presupposti indicati dalla legge. La natura giuridica del procedimento sulla controversia tende ad accertare l'esistenza di detti presupposti dello stato di rifugiato politico, da rilevarsi nella forma e sostanza del provvedimento dichiarativo, implicante la competenza del giudice ordinario del luogo in cui l'obbligazione è sorta o dovrà eseguirsi, essendo convenuta una P.A.
La Corte costituzionale austriaca ha abrogato la tassa sulle eredità e sulle donazioni con effetto dal 31 luglio 2008. A partire dal 1 agosto 2008, quindi, donazioni ed eredità sono in linea di principio esenti da tasse. Questa esenzione, peraltro, non opera per le fondazioni private e le masse patrimoniali paragonabili, per le quali, tuttavia, sono stati previsti anche miglioramenti. A modifica - in parte notevole - dell'esposizione contenuta nel contributo "La fondazione privata in Austria", pubblicato in questa Rivista, 2008, 368, la nuova situazione fiscale della fondazione privata austriaca a partire dal 1 agosto 2008 si presenta come segue.
La riforma del diritto societario ha abrogato il divieto di nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società prevedendo al suo posto una clausola più generale di condotta degli amministratori, quale l'obbligo di gestione conservativa del patrimonio sociale. L'A. si interroga qui sui riflessi della nuova disciplina rispetto alle azioni risarcitorie che abbiano come presupposto la perdita del capitale sociale, ed in particolare sulla prova dell'entità del danno, formulando l'ipotesi secondo cui, di fronte al proseguimento da parte degli amministratori di una gestione corrente in perdita, sia ora più agevole l'applicazione del criterio di determinazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 c.c.
Dopo che il D.L. 112/2008 ha abrogato, nel silenzio generale, la legge che prevede la gratuità fiscale del processo del lavoro, il D.d.l. 1167 in discussione al Senato, se approvato, farà tornare la gratuità, ma con l'onere di un contributo unificato fisso. Evidentemente s'è capito, prima della sua entrata in vigore, che l'eliminazione della gratuità fiscale avrebbe reso difficoltoso il processo del lavoro, a vantaggio di chi viola coscientemente le regole. L'approvazione della norma è però condizionata all'approvazione dell'intero D.d.l. 1167, che riforma più o meno tutto. Si spera comunque che la gratuità fiscale del processo del lavoro venga rimessa, ma restano dubbi sui perché di quell'abrogazione silenziosa.
L'esperienza appena iniziata è stata parzialmente, ma significativamente modificata con L. 18 giugno 2009, n. 69, che con la modifica all'art. 375 c.p.c. ha abrogato l'istituto della "formulazione del quesito" assai discusso e criticato soprattutto dagli avvocati.
., ha l'onere di formulare, a pena d'inammissibilità, tanti distinti quesiti di diritto quanti sono i vizi articolati nel motivo plurimo. In caso contrario, la Suprema Corte si limiterà ad esaminare la fondatezza delle censure rispetto alle quali essa ritiene che il ricorrente abbia formulato il corrispondente e specifico quesito di diritto. Peraltro, la legge n. 69/2009 ha abrogato l'art. 366-bis che continuerà ad applicarsi, in ambito tributario, ai ricorsi in Cassazione proposti contro le decisioni pubblicate sino al 4 luglio 2009.
L'art. 69 della L. 18 giugno 2009, n. 69 ha abrogato la previsione normativa del potere del Consiglio dei Ministri di deliberare una decisione del ricorso difforme da quella prefigurata nel parere del Consiglio di Stato e, nel contempo, ha riconosciuto alle sezioni consultive del Consiglio di Stato, all'atto di emettere l'anzidetto parere, la legittimazione a sollevare in via incidentale questioni di legittimità costituzionale. La concomitanza tra le due novità è tutt'altro che causale, in quanto la prima dovrebbe consentire alla seconda di superare indenne il vaglio di costituzionalità cui verrà prima o dopo assoggettata.
., ma anche sui limiti entro cui sia possibile derogare alla disciplina di relativa nomina; per poi soffermarsi, nell'ultimo paragrafo, sul procedimento di nomina giudiziale del medesimo, soprattutto all'indomani dell'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha pure abrogato il c.d. "rito camerale societario".
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8071 del 2010, ribadisce la linea interpretativa secondo la quale l'avviso di pagamento previsto dall'art. 60, sesto comma, del decreto IVA deve ritenersi implicitamente abrogato dalla evoluzione legislativa che consente all'Ufficio di irrogare le sanzioni per omesso versamento mediante diretta iscrizione a ruolo. Tuttavia, come correttamente stigmatizza la sentenza, la cartella di pagamento deve essere congruamente motivata, soprattutto se costituisce il primo atto con cui la violazione viene portata all'attenzione del contribuente. Un certo interesse desta, inoltre, l'affermazione, peraltro non condivisibile, circa l'applicabilità delle attenuanti per violazioni continuate in caso di plurimi omessi versamenti d'imposta.
È abrogato, inoltre, il regime di non imponibilità per i redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da soggetti non residenti. Le disposizioni, secondo il Governo dirette a contrastare l'utilizzo elusivo dei fondi e, in particolare, ad arginare il fenomeno dei fondi immobiliari "veicolo", costituiranno anche una gradita fonte di entrate per le bisognose "casse" dello Stato.
Il comma 8 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (contenente 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica') ha reintrodotto nel Codice Penale il delitto di "Oltraggio a Pubblico Ufficiale", delitto già precedentemente previsto dall'art. 341 ed abrogato dal primo comma dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205. L'autore mette in luce gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di questa reintroduzione. E, inoltre, riportata la giurisprudenza della Corte di Cassazione intervenuta nel 2009 in materia di abuso d'ufficio (art. 323 C.P.), omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 C.P.), responsabilità per omesso impedimento di eventi (art. 40, co. 2, C.P.), altre responsabilità penali di sindaco, consiglieri, assessori comunali e altri amministratori pubblici.
Particolare attenzione dedica all'art. 24, ultimo comma, abrogato dal D.Lgs. n. 169/2007, sull'applicabilità del rito camerale alle controversie rientranti nella competenza del tribunale fallimentare, disposizione che - seppure ormai passata alla storia - è espressione dell'annoso problema della c.d. cameralizzazione del giudizio sui diritti soggettivi.
La legge Comunitaria 2008 ha di fatto abrogato il riferimento al valore normale come parametro per la determinazione delle operazioni di trasferimento immobiliare, ripristinando il corrispettivo pattuito come unico elemento per la determinazione della base imponibile. Ciò ha ovviante effetti dirompenti nella fase di accertamento in quanto ritorna in capo agli uffici l'onere di provare corrispettivi diversi da quelli dichiarati. La stessa legge ha altresì eliminato il valore normale per la determinazione della base imponibile delle operazioni di estorsione di beni dall'impresa (cessioni gratuite, autoconsumo, destinazione a finalità estranee all'attività d'imprese, assegnazione ai soci).
Negli ultimi anni vi è stata un'esplosione di giurisprudenza in materia di contratti derivati, concentrata prevalentemente sulla nozione di operatore qualificato di cui all'ormai abrogato regolamento Consob n. 11522/1998. Nel caso di specie il Tribunale di Torino esclude che il comportamento della banca sia stato doloso e aderisce, in sostanza, alla posizione assunta in un importante precedente della Corte di cassazione: laddove il cliente dichiari di essere competente ed esperto in materia di strumenti finanziari, la banca non è tenuta a effettuare approfondimenti sulla veridicità di tale dichiarazione. Ne consegue che, per effetto di tale dichiarazione, non si applicano le norme di comportamento degli intermediari finanziari risultanti dal regolamento.
E' stato inoltre innovato l'utilizzo dell'Archivio dei rapporti ed abrogato il regime autonomo previsto per i trasferimenti tramite "money transfer", omogeneizzando il sistema. In sede di conversione, infine, è stata introdotta una sanatoria per le violazioni commesse sui pagamenti in contanti superiori a 2.500 euro e inferiori a 5.000 effettuati dal 13 al 31 agosto 2011.
"decreto Bersani", che aveva abolito i minimi tariffari e fatto cadere il divieto del patto di quota lite, il recente "decreto Crescitalia", convertito nel marzo scorso, ha abrogato la stessa tariffa forense, in previsione della sua sostituzione con una nuova tariffa di provenienza ministeriale, ponendo inoltre a carico dell'avvocato precisi obblighi informativi.
Il d.lgs. 6/2003 ha abrogato l'art. 2501, comma 2, contenente il divieto per le società soggette a procedura concorsuale di partecipare ad una fusione. Lo studio analizza la portata di tale abrogazione e in particolare affronta la questione della compatibilità della fusione con le procedure concorsuali, individuando alcuni casi in cui, pur in assenza di un esplicito divieto, la società soggetta a fallimento non può partecipare alla fusione.
Nello specifico, i giudici di legittimità hanno affermato, in adesione a quanto sostenuto da parte della dottrina, che l'art. 317 bis, comma 2, c.c. sia stato tacitamente e parzialmente abrogato per effetto della l. n. 54/2006, risultando con la stessa totalmente incompatibile. Tale decisione si espone, a ben vedere, a critiche di ordine logico-giuridico e di carattere pratico.
Il Collegio, discostandosi da una recente pronuncia della Corte di cassazione ed accogliendo le critiche sollevate da parte della dottrina, afferma che l'art. 317 bis, comma 2, c.c. non sia stato tacitamente parzialmente abrogato per effetto della l. n. 54/2006 e che pertanto nell'ipotesi di genitori naturali che abbiano riconosciuto il figlio ma che non siano conviventi, l'esercizio della potestà spetti a quello che convive col figlio.
"divorzio automatico", in conseguenza del mutamento di sesso di uno degli sposi, come già previsto dall'art. 4, l. 164/82, da non ritenersi abrogato dall'art. 3, lett. g), l. 898/70, così avallando l'iniziativa dell'ufficiale di stato civile che aveva annotato il mutamento di sesso sull'atto di matrimonio della persona, dando atto della cessazione del matrimonio della stessa. L'eventuale persistenza di un matrimonio tra persone "divenute" dello stesso sesso, infatti, è incompatibile con la disciplina positiva dell'istituto matrimoniale, che vede nella diversità di sesso tra gli sposi "il presupposto suo legittimo più indispensabile". Tale opzione interpretativa risulta da ultimo confermata dall'art. 31, D.lgs. 150/11.
Malgrado il codice di procedura penale vigente si sia preoccupato (a differenza di quello abrogato) di dettare apposite norme per tutte le fasi del procedimento probatorio, (ricerca, ammissione, acquisizione, valutazione) prevedendo apposite sanzioni di nullità o di inutilizzabilità per il caso di loro inosservanza, si notano frequenti episodi di degenerazione della prova nella giurisprudenza di legittimità. L'articolo si propone di evidenziare le più gravi ed evidenti deviazioni, per risolvere le quali non basta una più rigorosa disciplina normativa, occorrendo soprattutto un'interpretazione conforme alle regole del giusto processo.
Il secondo referendum sull'acqua, che ha abrogato la norma sull'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, rischia di essere stato inutile. Nonostante il voto di ventisei milioni di italiani non è stato raggiunto l'obiettivo primario del comitato referendario individuato dalla Corte costituzionale: "rendere estranei alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua". Il metodo provvisorio di calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato, affidato alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, prevede, infatti, tra i costi da inserire in bolletta, anche quello della risorsa finanziaria nel pieno rispetto del principio del "full cost recovery".
La legge di stabilità 2013 ha abrogato la quota di IMU [Imposta municipale propria e secondaria] statale, con l'eccezione di una quota dovuta sui fabbricati di categoria catastale D. Le novità mirano a superare le criticità legate alla quota di imposta statale, attraverso l'attribuzione dell'intero gettito dell'IMU sperimentale ai Comuni. La compensazione della perdita di gettito che consegue all'Erario avviene attraverso la soppressione del fondo destinato alla perequazione verticale tra Comuni ricchi e poveri e l'istituzione di una riserva di gettito in favore dello Stato, corrispondente all'IMU dovuta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, determinata con l'aliquota base dello 0,76%. l'altra novità è rappresentata dalla previsione che consente ai Comuni di elevare l'aliquota d'imposta sui fabbricati D sino a 0,3 punti percentuali.
., oramai, quantomeno in Italia, sostanzialmente abrogato dalla prassi. L'atipicità conseguente impone anzitutto un'analisi comparativa tra la pretesa vantaggiosità per l'assicurato conseguente all'introduzione della predetta variante, nelle sue varie articolazioni, ed i rilevanti svantaggi ed incertezze che, invece, l'adozione di detta clausola comporta ai fini della copertura assicurativa. L'analisi, quindi, si sposta sulla verifica della giustificabilità e meritevolezza della deroga al regime tipico, introdotta dalla formula ''claims made'', alla luce dei principi che regolano l'autonomia privata e che pongono gli opportuni limiti ad un esercizio abusivo di essa.
La legge di stabilità 2014 ha proposto una rimodulazione delle misure della detrazione per il reddito di lavoro dipendente (misure intese sia come "scaglioni" di reddito interessati, che come detrazioni vere e proprie) e abrogato misure aggiuntive che incidevano sulla misura della detrazione prevista per lo scaglione più elevato di reddito. La legge di stabilità ha anche ritoccato le misure delle detrazioni connesse ai lavori immobiliari tanto strutturali quanto attinenti alle prestazioni energetiche. Tale intervento lascia sostanzialmente immutato il quadro generale di riferimento, in particolar modo per quanto attiene agli adempimenti formali e sostanziali necessari per ottenere l'agevolazione.
La Commissione tributaria provinciale di Udine, sulla scia di una consolidata giurisprudenza, conferma, condivisibilmente, che la mancata presentazione del Modello VR (abrogato a partire dall'anno d'imposta 2010) non pregiudica il diritto al rimborso, se il credito emerge dalla dichiarazione IVA ed il modello è stato redatto esponendo l'eccedenza tra le somme di cui si chiede il rimborso. Vale la pena di stigmatizzare la condotta dell'Ufficio che, a fronte di una omissione "formale", aveva denegato definitivamente il rimborso, nonostante la consolidata giurisprudenza favorevole alla tesi del contribuente. Per tale motivo, i giudici udinesi hanno condannato l'Ufficio al pagamento delle spese processuali, lasciando intravedere, sullo sfondo, un invito affinché il rapporto tra Fisco e contribuente sia improntato effettivamente, come richiede lo Statuto del contribuente, al principio di collaborazione e buona fede.
L'A. svolge una ricognizione delle varie opinioni formatesi intorno a tale quesito, sia nel vigore del codice abrogato; che di quello vigente, constatando che nel caso di specie è stata seguita quella prevalente (che fornisce al quesito risposta affermativa). Si pone, poi, il problema dello schema procedimentale che il primo giudice deve seguire per pronunciare la declinatoria in favore del secondo, dovendosi chiarire se la forma dell'ordinanza, introdotta con la "riforma del 2009" , comporti o meno una semplificazione dell'iter decisorio. L'A. rileva che nella fattispecie si è data risposta sostanzialmente affermativa, contrariamente però al consolidato indirizzo di legittimità.
La disciplina dell'abuso del diritto, la cui nozione è stata equiparata a quella di elusione fiscale, è stata inserita in un apposito e nuovo articolo dello Statuto del contribuente, l'art. 10-bis, mentre è stato opportunamente abrogato l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Lo schema di decreto mette in chiaro che l'abuso del diritto deve restare ben distinto dalle fattispecie di evasione e, conseguentemente, dovrà essere ricondotto a un numero di ipotesi molto limitato, venendo quindi meno il fenomeno di "abuso dell'abuso".
Tale regime è stato abrogato dalla legge di stabilità 2015, in quanto sostituito dal nuovo regime forfetario per le imprese e gli esercenti arti e professioni di dimensioni ridotte. Pertanto, i soggetti in possesso dei relativi requisiti, che intraprendono un'attività nel corso del 2015, potranno scegliere se applicare il nuovo regime forfetario, quello dei minimi ovvero optare per il regime ordinario. Resta ferma la possibilità, già prevista dalla legge di stabilità, per coloro che hanno applicato il regime dei minimi nel corso dell'anno 2014, di continuare ad avvalersene fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
L'articolo affronta le importanti modifiche apportate al regime dei costi derivanti da operazioni concluse con soggetti localizzati in paradisi fiscali: nel corso del 2015, infatti, si è passati da una sorta di presunzione di inesistenza dell'operazione (che faceva salva la prova contraria per il contribuente) ad un regime che garantiva comunque la deducibilità nel limite del valore normale del bene o servizio acquisito; dopodiché, con la legge di stabilità 2016, l'istituto è stato abrogato, lasciando tuttavia aperti alcuni interrogativi di diritto intertemporale.
Pur nella diversa terminologia, essa si colloca in posizione di sostanziale continuità con la nozione fornita nell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600/1973 (che è abrogato), e può sicuramente contribuire ad una più attenta applicazione di questa disposizione come, e soprattutto, del divieto di abuso del diritto di matrice giurisprudenziale nelle controversie nelle quali rilevano.
Con le modifiche introdotte dall'art. 25 della L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge Europea 2013), il nostro ordinamento e stato definitivamente "armonizzato" con il diritto dell'UE e, in particolare, con i principi contenuti nella Dir. 35/2004/CE in materia di responsabilità per danno ambientale. In base al nuovo testo dell'art. 311, D.Lgs. n. 152/2006, quindi, qualsiasi forma di risarcimento pecuniario del danno ambientale è vietata, e l'unico rimedio ammissibile sono le misure di riparazione (primaria, complementare e compensativa), da determinare secondo criteri applicabili - retroattivamente - anche ai giudizi in corso e alle domande proposte ai sensi dell'ormai abrogato art. 18, L. n. 349/1996.
La Legge europea 2015-2016 ha per conseguenza abrogato le disposizioni precedentemente in vigore e disciplinato il regime transitorio. In pratica, la Legge europea ha convalidato per i periodi successivi al 31 dicembre 2015 gli obblighi di trasmissione dei dati informativi già raccolti entro tale data e che in assenza della norma sarebbero divenuti "non trasmissibili" o "non trasferibili", vista l'abrogazione delle precedenti disposizioni. Sono fatte salve le norme concernenti i rapporti con Paesi che applicano la c.d. euroritenuta.