La Corte d’appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado salvo che per le spese del giudizio, dichiarava – con sentenza 30.3.2006 – il diritto alla rivalutazione secondo il coefficiente 1,5 della contribuzione Inps di P.F., C. S. e S.R. per i periodi, specificati nella sentenza di primo grado, in cui i lavoratori era stati esposti all’amianto e precisamente avevano subito la “esposizione qualificata” richiesta dalla legge per l’accesso al beneficio.