ha pronunciato la seguente:
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La ricorrente ha presentato successiva memoria.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In questa prospettiva la sentenza impugnata ha fatto malgoverno delle richiamate disposizioni legislative, dando atto, contraddittoriamente, della
Nel caso di specie la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso che gli immobili consentissero una
La C.T.R. ha correttamente applicato il principio dell’inerenza nei gruppi societari, in base al quale vanno ripartiti pro quota i costi in relazione
pubblicitari), a causa della messa in liquidazione di detta società. La C.T.R. ha ritenuto inaccettabili le indicate fatture perchè incerta la natura
competenza) – confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello della contribuente.
società che l’ha sostenuta, ancorchè la stessa spesa abbia procurato benefici anche a favore di terzi.
, che la C.T.R. ha imputato all’anno 1999 invece che all’anno 2000, pur riconoscendo che l’obiettiva condizione della determinabilità e certezza di
ha la finalità di mettere a disposizione degli spettatori di target più elevato un servizio di ospitalità in occasione di partite di calcio”.
ha pronunciato la seguente:
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’arrestato deducendo la violazione di legge in relazione alla l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6.
1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Venezia, convalidato l’arresto provvisorio eseguito da personale della Questura di Verona, ha