Si assume che l’ordinanza sarebbe viziata in quanto il mandato di arresto sarebbe stato trasmesso solo in lingua ungherese e non anche tradotto in italiano, come invece prescritto dalla norma indicata; si aggiunge peraltro che in atti non vi sarebbe nè la copia del provvedimento giudiziario posso a fondamento della richiesta di consegna emessa dall’Autorità Giudiziaria ungherese, nè una compiuta relazione accompagnatoria, di cui all’art. 6, comma 4, della legge.