stata inflitta. Dall'analisi comparata dei due sistemi emergono delle differenze giuridiche, nonché pratiche (in particolare quanto alla tempistica
comuni siciliani, prima esclusi con legge regionale e successivamente riammessi. In considerazione delle regole molto rigide sia nella tempistica che
senza una quantificazione della misura e della tempistica degli interessi, si applicano le disposizioni dell'art. 45, comma 2 del T.U.I.R., che
tempistica.