58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o
che gli stessi vengano sciolti o sospesi nella esecuzione. L'A. in particolare ricostruisce la fenomenologia anche a seguito della mini riforma del
caso di sospensione amministrativa. Sugli importi sospesi maturano, però interessi al tasso legale stabilito dell'art. 1284 c.c. Ad analoghe