facendovi rientrare i soli enti privati che non abbiano scopo di lucro, che siano costituiti per "finalità civiche e solidaristiche", che statutariamente
. In particolar modo, l'ambito in cui si realizza nei rapporti interprivati il bilanciamento tra istanze solidaristiche e criterio di sussidiarietà, è
al Ministero del lavoro. Per quanto attiene gli aspetti fiscali, il nuovo regime tributario terrà conto delle finalità solidaristiche e di utilità