sostenuta nello scritto, la base normativa del divieto di doppio processo risale al divieto di doppia decisione, ricostruibile alla luce delle norme
irreversibile trasformazione, imprimendo così agli immobili una destinazione pubblicistica immodificabile. Una prima analisi del fenomeno risale ad una
tributi e contributi, sanzioni e interessi, "continuano ad esistere" per un periodo di cinque anni dal giorno cui risale la "richiesta" di cancellazione
ha origini remote, risale, infatti, alla modifica del medesimo articolo, attuata a mezzo del comma 3 dell'art. 11 della legge 57/2001. Da allora, per
crisi ecologica, esso risale ai mali che la generano. Traccia quindi orientamenti e norme operative, alla luce di ragioni ispiratrici e moventi. È