sottoposte a un'attenta rilettura giacché non può reputarsi sufficiente il rilievo che simili artefatti intelligenti "agiscono" o meglio
sembrerebbe nullo, poiché si configura come rinunzia fatta solo per parte (art. 520 c.c.). Nel terzo, invece, l'atto deve reputarsi inefficace, alla
per le quali le operazioni di conferimento di azienda e di successiva vendita delle partecipazioni non possono reputarsi omogenee rispetto