entrerebbe discutibilmente nel merito, com'era previsto nella versione della rettificazione, introdotta nel 1974, in caso di "jus superveniens" più
incompatibilità dello "jus poenitendi" con i principi desumibili dall'ordinamento comunitario e la configurazione del potere di revoca quale strumento
prima parte riguarda i requisiti formali del ricorso, il difetto e la prova dello "jus postulandi", i provvedimenti impugnabili e le questioni
mantenimento della soluzione conseguita. Da questa prospettiva si supera l'antica dicotomia "jus constitutionis v. jus litigatoris" e si richiama l'attenzione
le procedure espropriative. Dinanzi alla necessitata esigenza di assicurare il riconoscimento dello "jus aedificandi" ai privati e contestualmente di
Nel caso di "jus variandi" orizzontale, la novella dell'art. 2103 c.c. sembrerebbe condurre verso una nozione meramente formale di equivalenza in
Lo "jus praelationis" spetta anche all'erede del coerede?