circostanza per la quale i soggetti interessati avevano lungamente convissuto dopo la celebrazione del matrimonio invalido. Ripercorrendo l'evoluzione
, ove solo ci si riferisca all'esecuzione da parte dell'amministrazione dell'atto ancorché invalido. La nullità, infatti, si connota quale misura di
un lato, coloro che considerano il contratto posto in essere in assenza di legittimazione rappresentativa come invalido e quindi nullo, con la
. 1322 c.c.) e non, invece, eccessivamente sbilanciato (e, in quanto tale, invalido). Pertanto, secondo le Sezioni Unite, qualora il giudice dovesse