dimostrazione, da parte del docente, dell'esercizio della vigilanza nella misura dovuta, nonché della imprevedibilità in concreto dell'evento dannoso, avrà
imprevedibilità.
/23/UE. In particolare si sviluppa l'ipotesi per cui tale rischio debba essere strettamente connesso all'imprevedibilità di mercato, e quindi non possa
imprevedibilità del danno, sostenendo che, prima di tutto, bisogna verificare che l'insegnante e la P.A. abbiano preventivamente approntato tutte le misure
delle condizioni di inevitabilità ed imprevedibilità idonee, come tali, a configurare l'evento di forza maggiore.