giurisprudenziale, frutto di un'interpretazione assai lata del millantato credito (art. 346 c.p.), fino alla nuova figura delittuosa di cui all'art. 346-bis c.p., per
dall'art. 10 bis la novità è solo apparente, poiché la previsione riproduce la nota fattispecie delittuosa che rinveniva la sua disciplina nell'art. 2
criminalità mafiosa e l'ambiente sociale in cui esse operano, all'interno di un'area più vasta di quella disciplinata con la fattispecie delittuosa dell'art
economiche, finanziarie o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
considera le conseguenze che la qualificazione delittuosa dell'atto determina sul sottostante rapporto civilistico.
delittuosa. Alla luce di tale finalità, sembra inevitabile ritenere che il profitto, sottoponibile a confisca per equivalente, possa concentrarsi sull'intero