dall'art. 1322 c.c., in un controllo di proporzionalità e di adeguatezza tra mezzi adoperati, scopo perseguito e patrimonio residuo del conferente
Il saggio interviene sulla ancora controversa nozione di trasferimento d'azienda e di ramo d'azienda. Ritiene non conferente il richiamo al requisito
quella previsione contiene) e per il richiamo, non proprio conferente, alla disciplina degli artt. 2721 e 2704 c.c.