osservatore permanente ha qui una speciale configurazione giuridica intermedia fondata sulla caritas. Il nuovo can. 362 par. 2 CIC descrive tale
Il Romano Pontefice non può essere giudicato da alcuna autorità umana (can. 1404 CIC). Questo principio è radicato nella tradizione canonica e
della "voluntas renuntiandi", soffermandosi in particolare sulla rinuncia del Romano Pontefice all'ufficio primaziale di cui al can. 332 § 2 CIC: il
principali rivendicazioni della Chiesa cattolica in materia di libertà e di autonomia istituzionale, formalizzate principalmente nel CIC 1983 e nel CCEO
Aspetti giuridico-pastorali del Can. 844 "CIC" e le particolarità rituali da applicare nel contesto ecclesiale cattolico ed ortodosso
Le riflessioni emerse dal Concilio Vaticano II e codificate nel "Codice di Diritto Canonico" [CIC] del 1983 e nel "Codice dei Canoni delle Chiese