La materia cautelare imporrebbe "fumus boni juris" e "periculum in mora", regola valida anche per le misure reali. Il sequestro preventivo disposto
, d.lg. n. 42 del 2004, confermando così la sussistenza del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" per l'emissione del decreto di sequestro
boni iuris". Al G.A., invero, è assegnato il potere di disporre, oltre alla tradizionale sospensione del provvedimento impugnato, anche ulteriori
sospensione alla previa verifica del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora". La violazione del suddetto diritto comporta l'annullamento del