Il d.lgs. n. 36/2016 dà attuazione alla decisione quadro 2009/829/GAI, relativa all'applicazione (tra gli Stati membri dell'Unione europea) del
L'A. osserva come la sentenza, dopo aver ribadito l'efficacia retroattiva della Novella che ha modificato l'art. 829, 2 comma, c.p.c., con
. Risultato che le Sez. un. ottengono senza agire sull'art. 27, D.Lgs. n. 40/2006 ma proponendo un'inedita lettura (di un segmento) dell'art. 829, 3 comma
, per espressa previsione di legge, la nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, 1 comma, n. 4, c.p.c.
. L'inderogabilità del principio incide altresì sull'operatività del meccanismo di sanatoria di cui al 2 comma dell'art. 829 c.p.c., rendendo la nullità, che