Il beneficio previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p., è idoneo a determinare l'estinzione del reato e di "ogni effetto penale". La norma, tuttavia
l'art. 21 e della "salvezza" delle sanzioni previste dal T.U. 445/2000: si rende necessaria una modifica normativa che renda chiaro e coerente il