L'A. mette a confronto l'inibitoria disciplinata dagli artt. 283 e 351 c.p.c., e il "filtro" introdotto dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., al fine di
inapplicabilità del nuovo art. 18, dunque della tutela reale in ogni caso per i dipendenti pubblici (anche in forza della sentenza della Corte cost. n. 351