costituzionale ha, altresì, dichiarato illegittimo - con successiva sentenza dell'11 novembre 2015, n. 229 - l'art. 13, commi 3, lett. b) e 4, nella parte in
strade, tali attività non rientrano nel quadro generale dell'art. 229 disp. att. c.p.p. e delle garanzie ivi previste. Tale impostazione risulta
determinato da cessazione dell'attività, conservando lo stesso un valore residuo. Con questo principio, espresso nella sentenza di cui alla causa C-229/15 del