dell'art. 1218 c.c. Solo una corretta interpretazione, che da un lato riconosca alla prova dell'adempimento il valore che le compete e non pretenda di
prime sono interamente riconducibili alla disciplina dell'art. 1218 c.c., ove opera il caso fortuito, essendo invece irrilevante, agli effetti
soltanto ai sensi delle norme civilistiche sull'illecito contrattuale (artt. 1218 e segg. c.c.) e non anche in forza della speciale disciplina lavoristica di
sociale, di natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.), spetta al danneggiato provare, accanto al danno, esclusivamente che l'infortunio si è verificato
tale interesse produce di per sé, un pregiudizio di carattere non patrimoniale meritevole di risarcimento ai sensi degli artt. 1218 ss.