inadempimento", consistente nell'insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro. In caso di
periodo d'imposta l'importo di 10.000 euro. La fattispecie, disciplinata dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1090, n. 227 è
risulti superiore a 10.000 annui, mentre al di sotto di tale cifra viene degradata al rango di illecito amministrativo. Prima lettura e primi problemi
reddito delle persone fisiche] pari al 10% qualora tali compensi non superino annualmente 10.000 euro. Pur valutando, nel complesso, positivamente