esistono testimonianze sparse, tali da avvalorare l'opinione che anche la sentenza fosse un atto orale in qualche modo solenne. Per l'epoca
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dell'intero procedimento costitutivo, il rispetto della forma solenne dell'atto pubblico nonché la contestuale presenza dei testimoni al rogito secondo
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sia costituito in mora "mora accipiendi" mediante offerta solenne: il conduttore sarebbe invece tenuto ad effettuare il sequestro, il quale solo lo
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