soltanto ai sensi delle norme civilistiche sull'illecito contrattuale (artt. 1218 e segg. c.c.) e non anche in forza della speciale disciplina lavoristica di
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giudice - nel pronunciare l'adozione in casi particolari di cui agli artt. 44 e segg. della L. 4 maggio 1983, n. 184 - di superare il dissenso
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licenziamenti (c.d. "Fornero"), di cui all'art. 1, commi 47 e segg., L. 28 giugno 2012, n. 92. Tra le diverse tesi prospettate, la Corte di cassazione, con la
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riguardato essenzialmente gli oneri e gli obblighi di conservazione previsti dal Codice (artt. 30 segg.) in capo ai proprietari, possessori o detentori
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