La messa in moto del meccanismo delineato dall'art. 34 d. leg. 28 agosto 2000 n. 274 è saldamente ancorata alla sussistenza di tre presupposti
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grazie ai quali si mantengono privilegi ai quali non si intende rinunziare. In questa prospettiva, le regioni speciali rimangono saldamente legate ai
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varianti in tema di fonti; senz'altro più corposo è l'intervento sul primo e sul terzo tipo, che vengono saldamente ancorati al sistema di istruzione e
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saldamente nel solco oramai nettamente tracciato dalla giurisprudenza successiva alla riforma, e consentono di delineare un quadro dell'istituto
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