Il foro personale del romano pontefice per i capi di stato
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Il can. 1405 § 1 stabilisce il foro personale del Romano Pontefice per determinati soggetti, tra i quali figurano i capi di Stato (n. 1). L'articolo
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Il Romano Pontefice non può essere giudicato da alcuna autorità umana (can. 1404 CIC). Questo principio è radicato nella tradizione canonica e
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della "voluntas renuntiandi", soffermandosi in particolare sulla rinuncia del Romano Pontefice all'ufficio primaziale di cui al can. 332 § 2 CIC: il
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dottrina a proporre soluzioni profondamente diverse al problema giuridico dell'eresia del pontefice nell'arco di tempo che va dall'età medievale ai nostri
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Rinuncia del sommo pontefice al "munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita": tra "ius conditum" e "ius condendum"
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cessazione di diritto dell'ufficio di romano pontefice
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