entrerebbe discutibilmente nel merito, com'era previsto nella versione della rettificazione, introdotta nel 1974, in caso di "jus superveniens" più
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incompatibilità dello "jus poenitendi" con i principi desumibili dall'ordinamento comunitario e la configurazione del potere di revoca quale strumento
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prima parte riguarda i requisiti formali del ricorso, il difetto e la prova dello "jus postulandi", i provvedimenti impugnabili e le questioni
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mantenimento della soluzione conseguita. Da questa prospettiva si supera l'antica dicotomia "jus constitutionis v. jus litigatoris" e si richiama l'attenzione
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le procedure espropriative. Dinanzi alla necessitata esigenza di assicurare il riconoscimento dello "jus aedificandi" ai privati e contestualmente di
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Nel caso di "jus variandi" orizzontale, la novella dell'art. 2103 c.c. sembrerebbe condurre verso una nozione meramente formale di equivalenza in
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Lo "jus praelationis" spetta anche all'erede del coerede?
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