l'evoluzione della legislazione e della prassi seguita dalle Amministrazioni pubbliche (segnatamente AIFA [Agenzia Italiana del Farmaco] e AGCM
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consumatore, poi ulteriormente limitato in favore delle autorità di settore (Ministero della Salute e Agenzia Italiana del Farmaco - AlFA).
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Responsabilità da farmaco difettoso: il delicato equilibrio tra tutela della salute e la salvaguardia delle esigenze della produzione
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cui il consumatore è pur sempre un paziente ed il farmaco, stante la sua natura intrinsecamente pericolosa, è senz'altro un prodotto particolare
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Responsabilità (presunta?) da farmaco difettoso: onere della prova, valore degli accertamenti amministrativi e causa ignota del difetto
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