violazione dell'Opa obbligatoria spettante all'azionista di minoranza si fonda sull'intento di fare beneficiare almeno in parte del plusvalore, lucrato
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erogato dall'azionista, la Cassazione torna sulla questione, ampiamente dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, ed afferma l'applicabilità dell'art
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impositive da parte dello Stato della fonte del reddito (dividendo) e dello Stato di residenza dell'azionista può tradursi in uno svantaggio fiscale per
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domanda quale sia il grado di preferenza nella partecipazione alle perdite che, rispetto a quella spettante all'azionista, si possa e/o si debba accordare
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