e del terreno sottostante il fabbricato che l'articolo 1117 del codice civile attribuisce in proprietà comune a tutti i condomini. In particolare, la
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L'elencazione delle parti comuni, fornita dalla nuova formulazione dell'art. 1117 c.c., induce larga parte della dottrina a distinguere tra beni
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rilievo emerge già dalla nuova formulazione dell'art. 1117 c.c., ma la novella ha pure introdotto disposizioni espresse che disciplinano il mutamento
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ricondurre all'istituto del supercondominio. Il supercondominio, oggi, viene disciplinato dagli artt. 1117-1139 c.c. per effetto della riforma introdotta
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