preciso fondamento normativo, non potrebbe ritenersi sanzionabile la violazione del principio generale del divieto di abuso del diritto. Per quanto
predisposizione in favore di un creditore munito di titolo esecutivo non è sanzionabile ex art. 1418, comma 1, c.c. per contrarietà agli artt. 282 e 283
presupposto che la violazione di adempimenti non puniti espressamente con l'esclusione dal Bando o dalla legge non è legittimamente sanzionabile con