linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 c.p.) e quella di induzione indebita a dare o promettere
induzione indebita a dare o promettere utilità, individuato dalla Corte nell'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta nonché di ogni ulteriore
di quelle esistenti ("Concussione", "Induzione indebita a dare o promettere utilità", "Corruzione per l'esercizio della funzione"). Il risultato è
pubblica amministrazione", la quale ha "inserito" nel codice penale del 1930 l'articolo 319-quater, che punisce la "Induzione indebita a dare o promettere