Le note di credito non interferiscono sul "plafond" formatosi in anni precedenti
La Corte di cassazione, con sentenza n. 15059 del 2014, ha stabilito che le note di variazione non incidono sul "plafond" formatosi negli anni
"Plafond" degli esportatori e variazioni successive: un tema ancora da chiarire
Il "plafond" che gli esportatori utilizzano per l'acquisto di beni e di servizi senza l'applicazione dell'IVA, nella sua forma "fissa", cioè, su base
a concorrenza del "plafond" IVA utilizzabile nell'anno di riferimento. Perché tale procedura semplificata potesse essere pienamente operativa
, pure in considerazione del fatto che all'esaurimento di tale "plafond" concorrono anche gli investimenti effettuati nelle medesime tipologie di attività
"plafond" del 5%, solo con riferimento alle spese "non incrementative"; tale natura deve essere desunta dalle caratteristiche delle medesime spese.